Il disegno della legge di bilancio 2020 approdato a Palazzo Madama e attualmente allo studio della Commissione Bilancio, riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili (art. 15 TUIR) per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.
Con la novità, a decorrere dall'anno di imposta 2020:
- la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Reddito (euro) |
Quota di detraibilità spettante (%) |
Fino a 120.000 Oltre 120.000 fino a 240.000 Oltre 240.000 |
100 100 x (240.000-reddito)/120.000 0 |
Sostanzialmente, per i redditi superiori a 120.000 euro, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito.
Come anticipato, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (art. 10 c. 3-bis TUIR).
La detrazione continua a spettare per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- gli interessi di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
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