Il termine del 30 settembre, previsto dalla Direttiva 2008/9/CE, per la presentazione delle istanze di rimborso IVA è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo. Quindi, sebbene quest’anno il termine cada di domenica, non slitta a lunedì 1° ottobre. A precisarlo è una breve nota dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri sul sito istituzionale dell’Amministrazione finanziaria.
Si ricorda che l’istanza in questione può essere presentata da tre categorie di soggetti, e precisamente:
- i soggetti stabiliti in Italia che hanno assolto l’IVA in uno Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati nello stesso Stato UE;
- i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE che hanno assolto l’IVA in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati;
- i soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità che hanno assolto l’IVA in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.
Per quanto concerne la modalità di presentazione, a seconda del soggetto richiedente si dovranno utilizzare i canali predisposti. Nel dettaglio:
- i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato, presentazione con modalità telematica;
- i soggetti passivi IVA stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, presentazione dell'istanza in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti;
- i soggetti passivi IVA stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, presentazione modello IVA 79 al Centro Operativo di Pescara.
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